NIENTE PIU’ PENALE IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA
DEI MUTUI IMMOBILIARI
→ Non si pagano più penali in caso di estinzione anticipata di mutui contratti con istituti finanziari, banche ed enti di previdenza per acquistare o ristrutturare unità immobiliari ad uso privato o adibite allo svolgimento della propria attività economica e professionale da parte di persone fisiche. Questa misura si applica ai mutui stipulati a partire dal 2 febbraio 2007 (giorno dell’entrata in vigore del decreto legge).
→ Per i mutui contratti prima del 2 febbraio 2007 il costo effettivo a carico del cliente, in caso di estinzione anticipata, verrà stabilito da un accordo tra l’Abi e le associazioni dei consumatori. Entro il 3 maggio (a 90 giorni dall’entrata in vigore) Associazione bancaria e consumatori dovranno, infatti, definire le regole generali di riconduzione ad equità dei contratti di mutuo in essere mediante, in particolare, la determinazione della misura massima dell’importo della penale dovuta per il caso di estinzione anticipata o parziale del mutuo. In caso di mancato accordo tra le parti, deciderà la Banca d’Italia entro i successivi 30 giorni . Gli istituti non potranno rifiutarsi di rinegoziare i mutui secondo le nuove regole contenute nell’accordo.
•PORTABILITA’ DEL MUTUO
→ dal 2 febbraio il cliente di un istituto finanziario, di una banca o di un ente previdenziale può trasferire il mutuo contratto ad un’altra banca, anche mediante scrittura privata e senza perdere i benefici fiscali previsti per la prima casa.
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