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giovedì 29 maggio 2008

LEGGE 104/92: Detrazione Irpef e Iva al 4% sull’auto acquistata dal disabile


Iva agevolata. Il disabile, o chi lo ha a carico, ha diritto all’Iva al 4% sull’acquisto (agevolazione riconosciuta una sola volta nel corso del quadriennio, salvo riottenere il beneficio per acquisti entro il quadriennio, qualora il primo veicolo beneficiato sia stato cancellato dal Pra)..L’Iva agevolata si applica ai motoveicoli e agli autoveicoli, nuovi o usati, con limiti di cilindrata: fino a 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e fino a 2.800 centimetri cubici, se con motore diesel. Ai fini dell’applicazione dell’Iva agevolata, l’impresa deve indicare sulla fattura che si tratta di operazione ai sensi delle leggi 97/86 e 449/97, ovvero delle leggi 342/2000 o 388/2000 e comunicare all’agenzia delle Entrate territorialmente competente, entro 30 giorni dalla data della vendita, la data dell’operazione, la targa del veicolo, i dati anagrafici e la residenza dell’acquirente.Esenzione dal bollo auto. L’esenzione permanente dal pagamento del bollo auto è riconosciuta al disabile o a un familiare di cui egli sia fiscalmente a carico, su tutti i veicoli con i limiti di cilindrata previsti per l’applicazione dell’Iva agevolata. Con la risoluzione 169/2002 l’Agenzia è intervenuta per dirimere i dubbi sorti nell’individuazione dei soggetti destinatari delle agevolazioni previste in materia di esenzione dal bollo auto a favore dei soggetti portatori di handicap. La circolare 186/E/98 chiarisce che l’esonero dal pagamento delle tasse automobilistiche può essere riconosciuto relativamente a un solo veicolo per ciascun soggetto avente diritto (al disabile oppure a un familiare di cui egli risulti fiscalmente a carico). Questo significa che, se un soggetto ha a carico due disabili, l’esenzione dalla tassa automobilistica spetta per entrambi gli autoveicoli. Nel caso, invece, di figlio disabile affidato a entrambi i genitori separati, l’esenzione spetta per uno solo dei veicoli dei due genitori separati anche se il figlio portatore di handicap è stato affidato ad entrambi. Per ottenere l’esenzione dal bollo auto, il disabile deve presentare direttamente o spedire con raccomanadata A/R apposita istanza all’ufficio Tributi della Regione e, dove non istituito all’ufficio locale dell’Agenzia. L’istanza deve essere presentata entro 90 giorni dal termine di pagamento della tassa automobilistica. Questo termine è da ritenersi ordinatorio e un eventuale ritardo nella presentazione dei documenti non comporta la decadenza dell’agevolazione. Gli uffici che ricevono le istanze sono tenuti a trasmettere al sistema informativo dell’anagrafe tributaria i dati contenuti nella richiesta stessa. Gli uffici finanziari competenti al riconoscimento dell’esenzione, dovranno avvertire gli interessati dell’esito della richiesta. In caso di non accettazione dell’istanza, il richiedente dovrà procedere al pagamento delle tasse automobilistiche e dei relativi interessi, senza sanzioni, entro 30 giorni dalla comunicazione di diniego. Una volta riconosciuta, l’esenzione deve considerarsi valida anche per gli anni successivi fino a quando sussistono i requisiti oggettivi e soggettivi che l’hanno giustificata. Ovviamente, qualora venga sostituito il veicolo ammesso all’agevolazione, l’interessato deve rinnovare l’istanza (la documentazione prodotta continua ad avere validità). Nel caso in cui intervenga un qualsiasi evento che comporti il venir meno dei requisiti necessari per fruire del beneficio in questione, sarà cura del contribuente comunicarlo tempestivamente all’ufficio competente. Si ricorda che l’interessato, in luogo delle certificazioni comprovanti gli stati e le qualità personali, può produrre dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà.Imposta di trascrizione al Pra. Il beneficio spetta sia in occasione della prima iscrizione al Pra di un’auto nuova, sia nella trascrizione di un "passaggio" di un’auto usata. La richiesta di esenzione deve essere rivolta esclusivamente al Pra territorialmente competente.Documentazione da produrre. Per avere le agevolazioni in parola occorre presentare all’ufficio competente: certificazione attestante la condizione di disabilità (per i non vedenti e i sordomuti, il certificato di invalidità rilasciato da una commissione medica pubblica che attesti la loro condizione, per i disabili psichici e mentali, il verbale di accertamento dell’handicap emesso dalla commissione medica presso la Asl di cui all’articolo 4, legge 104/92 dal quale risulti che il soggetto si trova in una situazione di handicap grave ai sensi del comma 3 dell’articolo 3 della legge 104/92 derivante da disabilità psichica e certificato di attribuzione dell’indennità di accompagnamento, per i disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o pluriamputati, il verbale di accertamento dell’handicap emesso dalla commissione medica presso la Asl di cui all’articolo 4 della legge 104/92 dal quale risulti che il soggetto si trova in una situazione di handicap grave ai sensi del comma 3, articolo 3, legge 104/92 derivante da patologie che comportano una grave limitazione della capacità di deambulazione), dichiarazione di atto notorio da cui risulti che nel quadriennio anteriore all’acquisto non è stato acquistato altro veicolo con lo stesso tipo di agevolazione (ai soli fini dell’agevolazione Iva), fotocopia dell’ultima dichiarazione dei redditi da cui risulta che il disabile è a carico dell’intestatario dell’auto, ovvero autocertificazione (nel caso in cui il veicolo sia intestato al familiare del disabile). Nel caso di disabili con ridotte o impedite capacità motorie ma non affetti da grave limitazione della capacità di deambulazione, occorre presentare altresì la fotocopia della patente di guida speciale, se posseduta, fotocopia della carta di circolazione da cui risultino gli adattamenti effettuati in funzione della minorazione del disabile, copia della certificazione di handicap o di invalidità riconosciuta da una commissione pubblica deputata all’accertamento di tali condizioniGli adattamenti ritenuti «idonei» I soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti sono i disabili ai sensi dell’articolo 3, legge 104/92, che però non si trovano nella situazione di «particolare gravità» (comma 3, articolo 3, legge 104/92). Assume «connotazione di gravità» una situazione di handicap derivante da patologie che comportano una limitazione permanente della deambulazione. La gravità della limitazione deve essere certificata dalla Commissione per l’accertamento dell’handicap, ex articolo 4, legge 104/92, presso la Asl (rientrano invece nella categoria dei soggetti con handicap ai sensi dell’articolo 3, legge 104/92 tutti coloro che hanno ottenuto il riconoscimento di invalidità, per differenti cause, anche da altre Commissioni mediche pubbliche). Per i disabili «gravi», ai fini della fruizione dei benefici fiscali, non è previsto l’adattamento funzionale del veicolo, che invece rimane condizione essenziale per quei soggetti che, pur affetti da una ridotta o impedita capacità motoria permanente, non siano stati dichiarati portatori di «grave limitazione della capacità di deambulazione». In questa categoria dei «disabili gravi» rientrano i soggetti portatori di handicap psichici o mentali per i quali la condizione di particolare gravità prevista dall’articolo 3, comma 3, legge 104/92 ha comportato il riconoscimento dell’assegno di accompagnamento. Gli adattamenti del veicolo (anche del solo cambio automatico) devono corrispondere a quelli prescritti dalla Commissione di cui all’articolo 119 del Codice della strada per i veicoli condotti da coloro che sono provvisti di patente speciale. Gli adattamenti devono essere riportati nella carta di circolazione. Le circolari 186/E e 197/E del 1998 individuano una serie di adattamenti alla carrozzeria ritenuti "idonei", tra cui: la pedana sollevatrice, lo scivolo a scomparsa, il braccio sollevatore. L’elenco è solo orientativo, perché la legge agevola tutti quegli "accorgimenti" che abbiano un collegamento funzionale tra l'handicap e la tipologia di adattamento.

3 commenti:

emy ha detto...

possiedo la legge 104 art.3 comma3con ridotte capacità motoria posso aquistare un auto nuova con il cambio automatico di serie senza essere in possesso della patente speciale visto che la commisione asl non me la richiesta

Anonimo ha detto...

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